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Credito d'imposta per spese in ricerca e sviluppo 2022

Che cosa è il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo? Quali sono le spese agevolabili e che tipo di contributo è previsto? Ecco tutto quello che c'è da sapere, contattateci senza impegno un consulente è a vostra disposizione senza impegno.

Redazione
Redazione · 18 Gennaio 2022

Cosa è il credito d'imposta R&S?

Il credito d’imposta in ricerca e sviluppo è uno strumento di finanza agevolata diretto ad incentivare gli investimenti in innovazione delle imprese.
Quest’agevolazione, istituita col decreto legge 145 del 2013, e concepita all’interno del piano nazionale impresa 4.0, è indirizzata a qualsiasi tipo d’impresa (società di capitali, società di persone, ditte individuali, enti non commerciali, imprese agricole, consorzi; sono però escluse le società sottoposte a procedura concorsuale) che investa in questi ambiti, a prescindere da dimensioni, settore operativo, regime contabile o forma giuridica.

Il bonus ricerca e sviluppo sarà accessibile nel 2022 alle stesse condizioni previste per l’anno che sta per concludersi; condizioni che subiranno una lieve flessione (dal 20% al 10%) dovuta all' allungamento della durata del bonus, ovvero fino al 31 dicembre 2031.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.


Che cosa si intende per ricerca e sviluppo?

Innanzitutto occorre delimitare il concetto di ricerca e sviluppo. Per ricerca si intende sia quella fondamentale: l’insieme di studi, indagini ed esperimenti volti all’acquisizione di nuove conoscenze, che hanno una finalità generica - semplicemente conoscitiva -  "senza usi commerciali diretti"; sia quella idustriale, con finalità specifiche relative ad un singolo processo o prodotto.
Per sviluppo si intende l’applicazione delle conoscenze possedute nella produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati.
In ogni caso non rientrano in queste definizioni modifiche ordinare o periodiche a processi produttivi o servizi esistenti.

È importante sottolineare come le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico, come ad esempio in ambito storico, di istruzione e formazione.
Per accertarsi che un determinato progetto abbia le caratteristiche affinchè sia considerata ricerca e sviluppo bisogna porsi le seguenti domande:
1. è una novità?
2. è creativo?
3. il risultato è incerto?
4. posso trasferire o riprodurre le conoscenze che sto sviluppando?
5. la mia ricerca è stata pianificata ed è frutto di u’attività sistematica?
6. vi è rischio finanziario e di insuccesso tecnico?
non si considerano attività di R&S le modifiche stagionali, di design apportate a prodotti, processi di fabbricazione; i miglioramenti qualitativi e quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione simili a quelli già utilizzati.

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Caratteristiche dell’agevolazione

La misura dell’agevolazione, cambia a seconda della tipologia di investimento e, a differenza dei precedenti anni, il credito d’imposta dipende dalla spesa del personale o dai contratti di lavoro, per la medesima attività di ricerca e sviluppo/innovazione:
- Per la ricerca e sviluppo viene concesso un credito d’imposta pari al 20% fino ad un tetto di 4 milioni. L’agevolazione riguarda le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
- Innovazione tecnologica un credito d’imposta pari al 10% fino a 2 milioni di euro. Sono attività innovative ammissibili quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
- Transizione ecologica: credito d’imposta del 15% su un massimale di 2 milioni di euro. Sono comunque attività di innovazione tecnologica, come sopra definite, ma finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
- Design e ideazione estetica e attività relativi ai software: credito d'imposta del 10% fino a 2 milioni di euro

Rispetto all’innovazione tecnologica quindi, l’attività di transizione economica deve concentrarsi sull’innovazione dei sistemi produttivi che abbiano un impatto positivo sull’ambiente.

Ovviamente non è considerata innovazione ammissibile al credito d’imposta:
- l’attività di routine per il miglioramento della qualità del prodotto;
- le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
- le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.


Spese agevolabili

Nell’ambito di queste attività, sono agevolabili le seguenti spese, in particolare per l’attività di ricerca e sviluppo.

A) Personale: inteso come ricercatori, tecnici sia assunti direttamente che attraverso contratti di altra natura direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego nelle attività relative alla ricerca e sviluppo. Concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese per giovani fino a 35 anni assunti a tempo indeterminato, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o con un dottorato in corso o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.

B) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o operativa, altre spese per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Queste spese rilevano per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali (marchi, brevetti, diritti d’autore…) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, …., nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

C) Contratti di ricerca extra-muros (ricerca commissionata a terzi) aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
È importante sottolineare come sia possibile spesare contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo del committente, per le attività di innovazione e transizione ecologica, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa.
Le seguenti spese sono applicabili a tutte le tipologie di attività:

D) Servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili oppure per quelle extra muros.

E) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o dei contratti di ricerca extra-muros.
Finanza agevolata conteggi


Come usufruire dell’agevolazione?

Il Credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

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